Aboliamo la caccia
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Aboliamo la caccia!
Ogni anno in Italia si massacrano per divertimento circa 100 milioni di animali. Responsabile di questa distruzione - a cui si accompagnano puntualmente decine di morti e feriti accidentali anche tra gli esseri umani - è una piccola minoranza composta da circa l’1% della popolazione, forte degli interessi economici ed elettorali che ruotano intorno a questa crudele pratica.
In un sondaggio di opinione sulla caccia condotto dalle associazioni Animalisti Italiani nel febbraio 2003, alla domanda "È favorevole all'abolizione della caccia?" il 72% ha risposto sì, il 22% no e il 6% non so.
Il sì è rappresentato dal 76% delle donne, il 77% nel Sud e isole, il 78% dei laureati e l'83% dei dirigenti e liberi professionisti.
Alla domanda "In caso di referendum andrebbe a votare?" l'81% ha risposto sì, il 14% no e il 5% non so.
Le associazioni hanno di nuovo sottolineato l'inaccettabilità della deregulation sulla caccia che si sta preparando in Parlamento con le 9 proposte di legge, ed hanno avvertito che se la legge 157/1992 verrà modificata in senso peggiorativo, le associazioni stesse valuteranno la possibilità di ricorrere di nuovo al referendum, il cui esito dovrebbe essere scontato, dati i risultati del sondaggio.
Il Prof. Carlo Consiglio ha anche sottolineato l'incompatibilità di un eventuale prolungamento della stagione venatoria con la direttiva europea sulla conservazione degli uccelli selvatici, ed ha illustrato a tale scopo le date di fine della riproduzione e della dipendenza e di inizio della migrazione delle diverse specie cacciabili, come risultano da uno studio di Fraticelli & Montemaggiori (2003).
cacciatori difendono questo esercizio “sportivo” aggrappandosi ad una superata immagine bucolica di veri amanti della natura. E continuano a sparare, non vedendo o non volendo vedere le conseguenze cruente e distruttive del loro hobby.
La caccia non è più un fenomeno di massa, ma costituisce ancora una causa, grave e consistente, di distruzione della natura e di massacro degli animali. Benché il numero dei praticanti sia costantemente in diminuzione, il loro impatto è ancora altissimo. Nel corso degli ultimi 20 anni il numero di cacciatori si è dimezzato.
La caccia, oltre alla strage di animali provoca:
• l’estinzione generale o locale di alcune specie e la rarefazione di altre
• l’alterazione degli equilibri ecologici naturali,
• la diffusione di malattie, come il saturnismo (avvelenamento da piombo degli uccelli che ingeriscono i pallini) e gravi sofferenze agli animali feriti
• incidenti con perdite anche di vite umane.
In base alla legge n. 157 del 1992, nel nostro Paese:
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è permessa la caccia a ben 49 specie fra uccelli e mammiferi
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la stagione venatoria dura 5 mesi, ma si può sparare per tutto l’anno col pretesto degli abbattimenti selettivi (> caccia di selezione) e del controllo (>piani di controllo) della fauna “in sovrannumero”
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i cacciatori possono invadere i fondi privati contro la volontà del proprietario
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è autorizzata l’uccisione di animali - prima allevati e poi liberati con ripopolamenti - nelle Aziende faunistico-venatorie (versione moderna delle riserve di caccia)
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il 70% del territorio di ogni regione è obbligatoriamente destinato alla caccia
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è consentita la strage di cuccioli o di femmine che covano
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non c’è alcun limite fisso agli animali che ogni anno possono essere uccisi.
Animali feriti
Non tutti gli animali colpiti muoiono all'istante e vengono quindi portati via, molti rimangono sul terreno o vagano trascinandosi feriti, spegnendosi anche dopo giorni di agonia, in cui possono finire preda di altri animali. Anche gli animali che non vengono catturati e uccisi all’istante soffrono. Gli inseguimenti, la paura, i danni fisici riportati durante fughe impari apportano conseguenze anche gravi a chi riesce a evitare i pallini o i proiettili. Per non parlare dei piccoli che rimangono orfani e muoiono di denutrizione e di stenti, o si perdono e cadono inesorabilmente come vittime 'secondarie' dello sport venatorio.
Uova e nidi
Al contrario di ciò che ritengono i più, i nidi e le uova sono tutelati e protetti. Distruggerli, anche nelle città, è una violazione delle norme EU e nazionali.
La falconeria, che consiste nell'addomesticamento di rapaci diurni anche a scopo venatorio, è una “passione” che sovente si basa sulla sottrazione di uova o pullus (i pulcini di pochi giorni di vita). L’uovo viene rubato dal nido per imprintare il piccolo falco e fargli riconoscere l’umano che l’ha rapito come genitore, facilitando l’addestramento del volatile ad ubbidire agli ordini del suo ‘padrone’.
Danni all’agricoltura
Gli agricoltori possono richiedere (e ricevere) fondi per sopperire ai danni provocati dalla fauna selvatica ai campi e ai raccolti. La legge impone che, per contenere i danni all'agricoltura, non si possa disporre l'uccisione degli animali selvatici, se prima non sono stati adottati mezzi “ecologici” (ovvero che non prevedono il ricorso alle armi dei cacciatori) dei quali deve essere dimostrata l'inefficacia. Mezzi ecologici sono, ad esempio, le colture a perdere e le recinzioni in fettuccia elettrificata.
Divieto di caccia
In base all’ articolo 842 del codice civile, un cacciatore può invadere la proprietà privata senza che il legittimo proprietario sia in grado di opporsi. Se, nel corso della sua battuta venatoria, si trova a dover passare su terreni altrui per poter inseguire l’animale o appostarsi per braccarlo, o per abbatterlo, può farlo. In base a una norma risalente a tempi in cui, per motivi bellici, era considerato favorevole che le persone familiarizzassero con l'uso delle armi. Ma oggi? In Italia il rispetto della proprietà privata è un obbligo. Non per tutti. I cacciatori possono entrare nei fondi privati, gli altri cittadini no.
Le principali regole della caccia
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Distanze dalle case
La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro.
E' vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri.
2. Distanze da strade e ferrovie
La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie.
E' vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri.
3. Distanze da mezzi agricoli
La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione.
4. Distanze da animali domestici
La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge
o dal branco.
5. Trasporto delle armi
È vietato trasportare le armi da caccia, che non siano scariche e in custodia, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque genere e nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio.
6. Mezzi vietati di caccia
Reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola.
7. Giorni vietati
Martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi.
8. Orari di caccia
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
9. Stagione venatoria
Inizia la terza domenica di settembre e chiude il 31 gennaio.
10. Luoghi di divieto di caccia
Terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a
sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali.
11. Allenamento dei cani da caccia
È' consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.
L'allenamento è poi consentito nei campi addestramento cani tabellati.
12. Colture agricole e caccia con i cani
L'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.
L'uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore.
L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e
mais da seme.
13. Omessa custodia dei cani da caccia
L'articolo 672 del codice penale “Omessa custodia e mal governo di animali” punisce chi lascia liberi, o non custodisce
con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.
14. “Polenta e osei”
Nei locali pubblici è vietato servire polenta e uccelli selvatici anche se sono appartenenti a specie cacciabili e abbattuti
legalmente.
15. Violazione di domicilio
L'articolo 614 del codice penale “Violazione di domicilio” punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni
civili.
16. Uccisione di cani, gatti, animali da cortile
L'articolo 638 del codice penale “Uccisione o danneggiamento di animali altrui” punisce chi uccide o rende inservibili, deteriora
o avvelena gli animali che appartengono ai privati.
17. Bocconi avvelenati
L'articolo 727 del codice penale “Maltrattamento di animali” punisce anche chi causa la morte per avvelenamento di essi, mentre la legge sulla caccia punisce penalmente chi utilizza bocconi avvelenati.
18. Disturbo delle persone
L'articolo 659 del codice penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.
19. Spari nei pressi delle abitazioni
L'art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.
Chi vigila sul rispetto delle leggi sulla caccia?
La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie.
A chi denunciare le violazioni sulla caccia?
La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie
delle associazioni ambientaliste e venatorie. Il cittadino può denunciare gli illeciti penali ed amministrativi a ciascuno dei
corpi sopra elencati.
Giova ricordare che l'art. 361 del codice penale “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” punisce il pubblico ufficiale, come il carabiniere, la guardia provinciale, il forestale, il finanziere, la guardia venatoria, il vigile urbano, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, come ad esempio i reati sulla caccia denunciati a loro dai cittadini.
Il cittadino deve quindi pretendere che le suddette autorità intervengano, ricevano la denuncia e denuncino alla Magistratura i reati commessi dai cacciatori.
Come vietare la caccia nei propri terreni?
Purtroppo le leggi vigenti impediscono di fatto di vietare ai cacciatori di entrare nei terreni agricoli dei privati a meno che non
siano recintati con rete non inferiore a 1,20 metri. Solo in particolari casi e solo ogni 5 anni può essere richiesto per legge il
divieto di caccia. Per informazioni sulle procedure rivolgersi alla LAC.
Per saperne di più...
http://www.infolav.org/">http://www.infolav.org/
http://www.lipu.it/default.asp">http://www.lipu.it/default.asp
http://www.abolizionecaccia.it/">http://www.abolizionecaccia.it/
http://www.xmx.it/art-Metro-MDumini-caccia.htm">http://www.xmx.it/art-Metro-MDumini-caccia.htm
